Performance
Non applicabile
Secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 2 bis, del decreto legge 31.08.2013, n. 101 conv. in Legge 30 ottobre 2013, n. 125 – Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, gli Ordini professionali non sono tenuti a mappare il ciclo della gestione delle performance, né a dotarsi dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV).
La norma dispone che:
“Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarita’, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione dell’articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ad eccezione dell’articolo 14 nonche’ delle disposizioni di cui al titolo III, e ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica”.
Sistema di misurazione e valutazione delle Performance
Non applicabile
Piano della Performance
Nessun documento da pubblicare in questa sezione
Relazione sulla Performance
Non applicabile
Ammontare complessivo dei premi
Dati relativi ai premi
Relativamente ai criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l’erogazione del trattamento accessorio si fa rinvio al documento pubblicato sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente/Personale/Contrattazione Integrativa