Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia
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30 July 2019

Aggiornamenti in merito a competenze geometri

Sentenze e pareri interessanti

Segnaliamo le ultime tre sentenze relative al tema in oggetto:

– Cassazione civile, sez. II, 02/09/2011, n. 18038
L’art. 16 r.d. n. 274/1929 ammette la competenza dei geometri per quanto riguarda le costruzioni in cemento armato solo relativamente a opere con destinazione agricola, che non comportino pericolo per l’incolumità delle persone, mentre per le costruzioni civili che adottino strutture in cemento armato, sia pure modeste, ogni competenza è riservata, ai sensi dell’art. 1 r.d. 16 novembre 1939 n. 2229, agli ingegneri e architetti iscritti nell’albo; con le ulteriori precisazioni che tale disciplina professionale non è stata modificata dalle l. n. 1086/1971 e n. 64/1974, la quale, sia pure senza un esplicito richiamo delle fonti normative, si limita a recepire la previgente ripartizione di competenze e che a rendere legittimo in tale ambito un progetto redatto da un geometra non rileva che esso sia controfirmato o vistato da un ingegnere ovvero che un ingegnere esegua i calcoli del cemento armato e diriga le relative opere, perché è il professionista competente che deve essere altresì titolare della progettazione e assumere le conseguenti responsabilità.

– Consiglio di Stato, sez. V, 28/04/2011, n. 2537
È affetto da nullità il contratto di prestazione d’opera che affidi a un geometra calcoli in cemento armato e ciò anche ove il compito, limitatamente a quelle strutture, venga poi svolto da un professionista abilitato, che ne sia stato officiato dall’originario incaricato; è irrilevante, a tali fini, che l’incarico sia distinto per le parti in conglomerato e non sia stato (sub)delegato dal geometra, ma conferito direttamente dal committente stesso a un ingegnere o architetto, in quanto non è consentito neppure al committente scindere dalla progettazione generale quella relativa alle opere in cemento armato poiché non è possibile enucleare e distinguere un’autonoma attività, per la parte di tali lavori, riconducibile ad un ingegnere o ad un architetto (il che appare senz’altro esatto, poiché chi non è abilitato a delineare l’ossatura, neppure può essere ritenuto in grado di dare forma al corpo che deve esserne sorretto)

– Consiglio di Stato, sez. IV, 09/02/2012, n. 686
Il criterio per accertare se una costruzione sia da considerare modesta — e quindi se la sua progettazione rientri nella competenza professionale dei geometri, ai sensi dell’art. 16, lett. m) , r.d. 11 febbraio 1929 n. 274 — consiste nel valutare le difficoltà tecniche che la progettazione e l’esecuzione dell’opera comportano e le capacità occorrenti per superarle; a questo fine, mentre non è decisivo il mancato uso del cemento armato (ben potendo anche una costruzione « non modesta » essere realizzata senza di esso), assume significativa rilevanza il fatto che la costruzione sorga in zona sismica, con conseguente assoggettamento di ogni intervento edilizio alla normativa di cui alla l. 2 febbraio 1974 n. 64, la quale impone calcoli complessi che esulano dalle competenze professionali dei geometri.

Vi rimandiamo inoltre alla lettura della Circolare C.N.I. nr. 145 del 15.11.2012 che riporta tra l’altro, in allegato, il parere del Consiglio Superiore Lavori Pubblici, Sezione Prima, adunanza 8 novembre 2011, prot. nr. 122/2011.

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