17 July 2019
Decreto Ministeriale 12/04/2019 – Circolare CNI n° 378 del 03.05.2019
Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante l’approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139
Segnaliamo il Decreto in oggetto che tratta della modifica al Codice di prevenzione incendi (DM 03/08/2015) che prevede l’eliminazione del cosiddetto “doppio binario”.
Per n. 41 attività soggette (ex non normate) dell’Allegato 1 del DPR 151/2011, la Regola Tecnica Orizzontale (RTO) del Codice diventerà l’unico riferimento progettuale.
La modifica non riguarda le attività (66,67,69,71,75) dotate di RTV (uffici, autorimesse, scuole, alberghi, attività commerciali) per le quali l’uso del Codice resterà un’opzione volontaria, in alternativa alle vecchie regole tecniche prescrittive.
L’obbligo riguarderà sia le attività di nuova realizzazione che le modifiche, anche parziali, alle attività esistenti qualora le misure di sicurezza antincendio presenti nella parte di attività non interessata dall’intervento siano compatibili con i lavori da realizzare.
Si allega un appunto di sintesi che chiarisce i casi particolari.
L’art. 2 comma 5 precisa che il Codice può essere riferimento progettuale per le attività che non rientrano nei limiti di assoggettabilità dell’Allegato 1 del DPR 151/2011 o per attività non elencate nell’Allegato 1.
Rispetto al testo approvato in CCTS, l’attività 72 (edifici sottoposti a tutela) non entrerà nel campo di applicazione del Codice.
Il DM 12 aprile 2019 entrerà in vigore il 20 ottobre 2019.