24 October 2025
CONSERVAZIONE DEL NUOVO CATASTO DEI TERRENI – Verificazioni quinquennali gratuite (Artt. 118 e 119 del Regolamento 8 dicembre 1938, n. 2153)
La Direzione Provinciale di Verona dell’ Agenzia delle Entrate comunica che nel corso del 2026, l’Agenzia delle Entrate farà la verifica quinquennale per rilevare e accertare i cambiamenti avvenuti – sia in aumento che in diminuzione – nella superficie, nella configurazione e nel reddito dei terreni (Articoli 118 e 119 del Regolamento n.2153/1938) nei comuni di: Bardolino, Bovolone, Bussolengo, Castelnuovo del Garda, Concamarise, Erbè, Garda, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Lazise, Mozzecane, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Pastrengo, Peschiera del Garda, Povegliano, Salizzole, Sanguinetto, Sommacampagna, Sona, Sorgà, Trevenzuolo, Valeggio sul Mincio, Vigasio, Villafranca di Verona.
QUANDO È POSSIBILE CHIEDERE LA VERIFICA
La variazione del reddito dominicale (art. 29 – ex art. 26 – del DPR n. 917/1986) è possibile in caso di:
– sostituzione della qualità di coltura presente in catasto con un’altra di maggiore o minore reddito
– diminuzione della capacità produttiva del terreno per naturale esaurimento o per cause di forza maggiore (frane, erosioni ecc.), oppure per infestazioni e/o malattie interessanti le piantagioni, che hanno ridotto la capacità produttiva in maniera radicale.
COME CHIEDERE LA VERIFICA
Per usufruire della verifica quinquennale gratuita, i possessori interessati devono presentare, entro il 31 gennaio del 2026, la denuncia dei cambiamenti all’Ufficio Provinciale – Territorio dell’Agenzia delle Entrate (Art. 30 – ex art. 27 – del DPR n. 917/1986), utilizzando i modelli disponibili presso l’Ufficio e sul sito www.agenziaentrate.gov.it, seguendo questo percorso: “Cittadini” – “Fabbricati e terreni” – “Aggiornamento dati catastali e ipotecari” – “Variazioni colturali”. Inoltre, i possessori possono presentare la denuncia di variazione colturale utilizzando la procedura informatica gratuita DOCTE 2.0, disponibile sullo stesso sito.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il documento allegato.
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