Regolamento sugli accessi
ACCESSO CIVICO CONCERNENTE DATI E DOCUMENTI ULTERIORI:
La richiesta di accesso civico generalizzato, disciplinata dagli artt. 5, co.2, 5 bis e 5 ter del D. Lgs. 33/2013, può essere presentata, anche per via telematica secondo le modalità previste dal D.Lgs. 82/2005 – art. 65, mediante invio della richiesta a:
Indicazione ufficio preposto: Segreteria dell’Ordine
Via mail: ordine@ingegneri.vr.it
Oppure, via posta ordinaria, all’indirizzo:
Ordine degli Ingegneri della Provincia di VeronaVia S. Teresa 12 – 37135 Verona
Tel. 045 8035959
L’ufficio deputato alla gestione dell’accesso civico generalizzato è la Segreteria dell’Ordine che provvederà in conformità agli artt. 5, co. 2, 5 bis e 5 ter del D.lgs. 33/2013.
Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’ente per la riproduzione su supporti materiali.
Il procedimento di accesso civico si conclude nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati; il predetto termine resta sospeso in caso di eventuale opposizione dei controinteressati.
Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine indicato, il richiedente può presentare richiesta di riesame al RPCT che decide con provvedimento motivato.
Avverso la decisione dell’ente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del RPCT, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
REGISTRO DEGLI ACCESSI:
GESTIONE DOCUMENTALE:
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