9 April 2026
Pratica CNI n° 13858873 – Procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del D.LGS. 36/2023 per la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per la redazione dei documenti delle alternative progettuali, prestazioni di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, esecutiva, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di esecuzione, nonché di direzione lavori, misura e contabilità, liquidazione ed assistenza al collaudo, ed altri servizi integrativi relativi ad opere di ampliamento, adeguamento e nuova realizzazione degli impianti di potabilizzazione e depurazione gestiti da ACQUEVENETE e rientranti nel programma degli interventi. C.I.G.: BAA7E1FCC9
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri segnala che in riferimento alla procedura: “Procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del D.LGS. 36/2023 per la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per la redazione dei documenti delle alternative progettuali, prestazioni di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, esecutiva, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di esecuzione, nonché di direzione lavori, misura e contabilità, liquidazione ed assistenza al collaudo, ed altri servizi integrativi relativi ad opere di ampliamento, adeguamento e nuova realizzazione degli impianti di potabilizzazione e depurazione gestiti da ACQUEVENETE e rientranti nel programma degli interventi. C.I.G.:BAA7E1FCC9” l’intervento di cui trattasi prevede l’aggiudicazione tramite procedura “Accordo quadro” di cui all’art. 59 del Decreto Legislativo 36/2023.
Il comma 1) del medesimo articolo prevede che in ogni caso la stazione appaltante non può ricorrere agli accordi quadro in modo da eludere l’applicazione del codice o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza. Orbene l’applicazione dell’accordo quadro, anche secondo ANAC è da ritenersi ammissibile anche per la progettazione e per gli altri servizi di natura intellettuale. Rimane fermo che le prestazioni oggetto di tali servizi devono essere riconducibili ad elementi standardizzabili e ripetibili, per i quali le stazioni appaltanti non possono predeterminare con certezza il se, quando e quantum delle prestazioni. (è il caso, ad esempio, della progettazione di interventi tipologici da utilizzare nella manutenzione ordinaria e/o nella realizzazione di nuove operestandardizzabili).
Orbene, secondo ANAC le Amministrazioni che intendono ricorrere all’istituto dell’accordo quadro devono prioritariamente identificare gli interventi oggetto di progettazione facendo
riferimento preferibilmente agli strumenti di programmazione; conformemente al DM 17 giugno 2016 (ora allegato I.13) devono identificare le categorie omogenee di lavori da progettare
inserendo il riferimento a tutte le ID coinvolte nell’accordo quadro, con identificazione delle classi ed il relativo grado di complessità, nonché con riferimento alle specifiche prestazioni
progettuali richieste.
L’Autorità ha difatti più volte riscontrato e riportato nella consueta relazione annuale, un’applicazione distorta dell’accordo quadro spesso utilizzato anche per attività non standardizzabili e prive di una corretta progettualità posta a base di gara. Tali problematiche sono spesso frutto del fatto che le prestazioni oggetto dell’accordo non sono identificate con compiutezza. Difatti, i successivi contratti attuativi non possono apportare modifiche che alterano la natura stessa dell’accordo quadro, con conseguente violazione dei principi di libera concorrenza, trasparenza e par condicio, nell’ambito di un accordo quadro avente ad oggetto opere non standardizzabili, ognuna con proprie specifiche caratteristiche tecniche.
È necessario, pertanto, dare evidenza negli elaborati di gara degli interventi oggetto di progettazione, della loro esatta entità e localizzazione, le categorie omogenee di lavori da progettare inserendo il riferimento a tutte le ID coinvolte nell’accordo quadro evidenziando le caratteristiche che rendono le progettazioni standardizzabili e ripetibili. Pertanto, alla luce delle criticità riscontrate, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri chiede a ACQUEVENETE SPA di sospendere la procedura in oggetto al fine di apportare le dovute modifiche all’avviso.
In allegato è possibile visionare il riscontro di ACQUEVENETE SPA del 03.04.2026.
Allegati