30 July 2019
Documento di valutazione dei rischi
Proroga al 30 giugno 2013 – studi con organico non superiore a 10 addetti
Il 21 dicembre, con il sì definitivo della Camera dei deputati alla Legge di stabilità 2013, è stata approvata la proroga al 30 giugno 2013 delle disposizioni previste dall’art. 29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (TUSL) ovvero l’obbligo per i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori di effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate recentemente approvate dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.
Il precedente termine del 31.12.12 previsto dall’art. 29, è quindi ora spostato al 30 giugno 2013.
Campo di applicazione del D.Lgs. n. 81/08
Tutte le aziende che occupano almeno n. 1 lavoratore (per lavoratore si intende: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione – art. 2 D.lgs. 81/08)
Aziende interessate dall’obbligo in oggetto
Aziende con meno di 10 lavoratori il cui datore di lavoro si è avvalso della “Autocertificazione” in oggetto, in sostituzione dell’elaborazione di un Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
Scadenza
Dal 30.06.2013 le Autocertificazioni di Valutazione dei Rischi effettuate dalle aziende con un organico fino a 10 lavoratori perdono di validità;
Sanzioni
La mancata elaborazione del DVR è considerata dal legislatore una grave violazione ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale e comporta una sanzione penale che prevede l’arresto da 3 a 6 mesi o l’ammenda da 2.500 a 6.400 Euro.