Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia
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2 August 2019

Sopraelevazione di edifici esistenti

Precisazioni

Al paragrafo 8.4.1 “Interventi di adeguamento”, le Nuove Norme Tecniche prevedono che la valutazione della sicurezza e l’eventuale adeguamento dell’intera costruzione sia obbligatorio in caso di sopraelevazione (punto a), indipendentemente dal rispetto o meno delle successive condizioni, in particolare di quella prevista al punto c) “incremento dei carichi globali in fondazione superiori al 10%”.

Da questo consegue che, i29n caso di sopraelevazione, un aumento dei carichi gravanti in fondazione inferiore al 10% rispetto alla situazione preesistente non sia una condizione sufficiente per evitare di eseguire una valutazione di sicurezza dell’intero immobile.

Quanto sopra è stato ribadito anche dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 8643 del 30 maggio 2012.

Si ricorda infine che per sopraelevazione va inteso un aumento dell’altezza massima dell’edificio, anche senza un incremento del numero dei piani; fa eccezione il caso di aumento di altezza per la realizzazione di cordoli sommitali, purché rimanga immutato il numero dei piani dell’edificio.

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