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Quesito F.O.I.V. su requisiti docenti corsi formazione antincendio – Comma 2, lettera a) dell’art. 6 DM 2 settembre 2021
Riportiamo di seguito il quesito posto dalla F.O.I.V. alla Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica VV.F., e in allegato la risposta data al quesito:
“Il comma 2, lettera a) dell’art. 6 del DM 2 settembre 2021 “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio”, in relazione ai requisiti dei docenti dei corsi di formazione antincendio, recita:
a) documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in materia antincendio, sia in ambito teorico che in ambito pratico, alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Nello specifico, il quesito che poniamo alla Vostra attenzione mira a chiarire se le 90 ore di docenza debbano essere intese come somma di docenze sia in ambito teorico che in quello tecnico, con un mix dei due ambiti, o diversamente se si debbano interpretare come 90 ore per ogni singolo ambito.”