Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia
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INFORMATIVE

REGIONE DEL VENETO –  Piani di eliminazione di barriere architettoniche (PEBA). Chiarimenti sulla necessità di subordinare l’approvazione del PEBA alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) e alla valutazione d’incidenza (VINCA).

La Direzione Programmazione lavori pubblici ed edilizia dell’Area Infrastrutture, Trasporti, Lavori Pubblici, Demanio della Regione del Veneto informa che sono pervenute da alcuni Uffici tecnici comunali richieste di chiarimento in merito alla necessità di subordinare l’approvazione del Piano di Eliminazione  delle  Barriere  Architettoni­ che alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e alla Valutazione di Incidenza (VINCA).

La questione è stata sottoposta alla Commissione Regionale VAS, Autorità competente per la valutazione ambientale strategica, la quale durante seduta del 5 febbraio 2026 si è pro­nunciata come segue:

« La Commissione affronta il tema dell’assoggettabilità a VAS dei PEBA, a seguito di ri­ chieste di chiarimento pervenute dagli uffici dell’Area Infrastrutture, Trasporti, Lavori Pubblici e Demanio. Intervengono [i relatori] i quali espongono natura e finalità di tali strumenti, dando lettura di quanto previsto dalla DGR n. 841/2009.

Viene chiarito che i PEBA:

  • hanno origine normativa nella L. 41/86 e L. 104/92 e sono finalizzati a garantire l’accessibilità e la visitabilità degli spazi pubblici;
  • si articolano in una fase ricognitiva dell’esistente e in una fase di programmazione degli interventi;
  • riguardano esclusivamente opere su edifici e spazi urbani esistenti (es. rampe, sci­ voli, adeguamenti), senza previsioni di nuova edificazione o consumo di suolo;
  • pur seguendo un iter di approvazione assimilato a quello degli strumenti urbani­ stici (adozione, osservazioni, approvazione) in forza di linee guida regionali del 2009, non introducono trasformazioni territoriali tali da generare impatti signifi­ cativi sull’ambiente o sul patrimonio culturale.

Preso atto di quanto esposto, la Commissione stabilisce che i PEBA. configurandosi come programmazione di interventi edilizi e opere pubbliche volti all’eliminazione di barriere su in­ frastrutture esistenti, non rientrano nel campo di applicazione della VAS che. ai sensi dell’art. 10 comma 3 del D.Lgs. 152/2006. comprende le procedure di valutazione d’incidenza di cui all’art. 5 del DPR 375/1997 ».

REGIONE DEL VENETO –  Piani di eliminazione di barriere architettoniche (PEBA). Chiarimenti sulla necessità di subordinare l’approvazione del PEBA alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) e alla valutazione d’incidenza (VINCA).

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